Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 24/04/1998 n. 128

a) allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga in tutto o in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altri Stati dell'Unione europea aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria, e il cui presidente e la maggioranza degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonchè il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario può risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, dal legale rappresentante della società. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776, nonchè le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio abbiano l'effettiva disponibilità ancorchè non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi, che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile. La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana".

4. L'articolo 752 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: "Art. 752. - (Aeromobili iscritti in registri di altri Stati). Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati".

5. Nel primo comma dell'articolo 758 del codice della navigazione la parola: "straniero" è sostituita dalle seguenti: "di altro Stato".

6. Nel primo comma, lettera d), dell'articolo 762 del codice della navigazione la parola: "straniero" è sostituita dalle seguenti: "di altro Stato". Dopo la citata lettera d) del medesimo articolo 762 sono aggiunte le seguenti lettere: "d-bis) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea; d-ter) è stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la procedura di cui all'articolo 758, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma del medesimo articolo 758 esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione".

7. Nell'articolo 777, secondo comma, del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".

8. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 798 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: "o dalla competente autorità di uno Stato membro dell'Unione europea".

9. All'articolo 788 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma: "Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate dalla legge 2 aprile 1968 n. 518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può, in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre 1988, modificativo del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968 n. 518, emanare disposizioni limitative dell'attività di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici".

10. Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo e di scuole di pilotaggio, in materia di proprietà e di disponibilità di aeromobili, si applicano le disposizioni dicui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, previste per le licenze di esercizio ai vettori aerei.

11. All'articolo 800 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma: "Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo".

12. All'articolo 805 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma: "Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo".

13. È abrogato l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994 n. 146.

14. Nell'articolo 848, primo comma, del codice della navigazione, dopo le parole: "la costruzione", sono inserite le seguenti: "in Italia o all'estero"; dopo le parole: "di un aeromobile", sono inserite le seguenti: "da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850".

15. Nel secondo comma dell'articolo 159 del regolamento approvato con regio decreto 11 gennaio 1925 n. 356, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, e successive modificazioni, necessari a comprovare i requisiti di cui all'articolo 751 del codice della navigazione".

16. Nell'articolo 3, primo comma, della legge 8 febbraio 1934 n. 331, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".

17. Nell'articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934 n. 331, e successive modificazioni, le parole: "sia straniero. Detto personale" sono sostituite dalle seguenti: "non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale".

18. Nell'articolo 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967 n. 1411, al numero 1, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea"; al numero 2, le parole: "in uno dei comuni della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Unione europea".

19. All'articolo 30 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967 n. 1411, è aggiunto il seguente comma: "Si prescinde dal titolo di studio nel caso in cui il personale, anche di cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea".

20. L'articolo 4 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985 n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988 n. 404, è abrogato.

Art. 23 - Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile: criteri di delega.

1. L'attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio si informa, ove occorra anche con la modificazione ed integrazione delle disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925 n. 356, nonchè delle altre norme co munque rilevanti in materia, tenuto conto degli obblighi internazionali, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere, per ogni incidente aereo o inconveniente grave accaduti in Italia ovvero, se nessun altro Stato vi provvede, accaduti altrove e coinvolgenti un aeromobile immatricolato in Italia o gestito da una compagnia stabilita in Italia, l'obbligo di un'inchiesta tecnica che, salve le indagini giudiziarie e quelle comunque rivolte all'accertamento di eventuali responsabilità previste dalle vigenti disposizioni, abbia il solo obiettivo di trarre dall'accertamento dei fatti gli insegnamenti che consentano di prevenire futuri incidenti e inconvenienti;

b) prevedere l'istituzione di un organismo aeronautico civile permanente, competente a svolgere o a controllare l'inchiesta di cui alla lettera a) ed a compiere ogni attività di studio e proposta in funzione della sicurezza del volo e della prevenzione, disciplinandone l'organizzazione, le funzioni, il patrimonio, le modalità di gestione e la soggezione al controllo successivo della Corte dei conti;

c) assicurare all'organismo di cui alla lettera b) indipendenza funzionale, particolarmente nei confronti delle autorità aeronautiche nazionali competenti per la navigabilità, l'omologazione e le operazioni di volo, la manutenzione, il rilascio delle licenze, il controllo del traffico aereo o la gestione degli aeroporti e, in generale, nei confronti di qualsiasi altra parte, i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidato;

d) assicurare la mutua assistenza tra l'organismo di cui alla lettera b) ed i corrispondenti organismi o enti degli altri Stati membri dell'Unione europea e prevedere la possibilità per lo Stato italiano di delegare ad altro Stato membro lo svolgimento dell'inchiesta;

e) attribuire agli investigatori i poteri necessari a svolgere il loro compito nel più breve tempo possibile ed in particolare i poteri istruttori di cui alla citata direttiva 94/56/CE;

f) prevedere che l'inchiesta sull'incidente si concluda con una relazione, contenente elementi utili ai fini della prevenzione nonchè, ove occorra e solo ai predetti fini, raccomandazioni di sicurezza, e che detta relazione debba essere resa pubblica nel più breve tempo possibile e, di regola, entro dodici mesi dalla data dell'incidente;

g) prevedere che l'inchiesta sull'inconveniente si concluda con un rappor to che garantisca l'anonimato delle persone coinvolte nell'inconveniente e che contenga, ove opportuno, raccomandazioni di sicurezza; detto rapporto è distribuito alle parti che possono avvantaggiarsi delle conclusioni in esso contenute in materia di sicurezza;

h) prevedere l'obbligo di trasmissione delle relazioni, dei rapporti e delle raccomandazioni di sicurezza alle imprese o alle autorità aeronautiche nazionali interessate nonchè alla Commissione delle Comunità europee ed assicurare il rispetto e l'attuazione delle raccomandazioni da parte degli organi e dei soggetti competenti.

2. All'onere relativo all'istituzione dell'organismo di cui al comma 1, lettera b), valutato in lire 3 miliardi per il 1997 e lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede, quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita, previsti, nei limiti del possibile, tra gli Stati membri, dalla direttiva 94/56/CE, e fino all'istituzione dell'organismo aeronautico indipendente di cui al comma 1, lettera b), il Ministero dei trasporti e della navigazione, allo scopo di dare immediata attuazione alla citata direttiva 94/56/CE, può affidare l'inchiesta all'organismo o ente di altro Stato membro ovvero delegare lo svolgimento dell'inchiesta ad altro Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o il grave inconveniente. Quando si avvale dell'affidamento o della delega di cui al presente comma, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a regolare con convenzione i conseguenti rapporti, nei limiti di quanto è necessario per l'attuazione della direttiva 94/56/CE e degli obblighi internazionali.

 

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